LO STATUTO


Art. 1
Si costituisce un Comitato, libero, spontaneo, apartitico, denominato "Comitato Emergenza Cultura Piemonte", regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2
Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di
- promuovere il dialogo e la collaborazione con le pubbliche amministrazioni e le fondazioni bancarie afferenti i territori della Circoscrizione elettorale europea Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria) nonché il confronto nazionale ed internazionale, per la messa a punto di progettualità e di metodologie che possano consentire la programmazione e i relativi investimenti, secondo modalità efficaci, per lo sviluppo della cultura in ogni sua espressione sociale, a favore di tutti i cittadini;
- contribuire alla progettazione condivisa dei programmi d'intervento delle pubbliche amministrazioni in ambito socio-culturale, sulla base delle istanze espresse da tutte le componenti del settore: istituti, associazioni, cooperative, imprese, lavoratori del settore e singoli cittadini;
- favorire il riconoscimento delle competenze e lo sviluppo di un'occupazione qualificata nel settore della cultura;
- incrementare processi di ricerca e innovazione, di educazione e formazione, di produzione e promozione, che possano determinare la diffusione della cultura in tutte le sue possibili forme, per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale fra tutti i cittadini.

A tal fine intende
alimentare il dibattito e il confronto, prevedendo inoltre la partecipazione ai Tavoli della Cultura previsti dalla Legge della Regione Piemonte n.11 del 01.08.2018 “Disposizioni Coordinate in Materia di Cultura”;
organizzare conferenze e tavoli di confronto pubblici sui temi delle politiche culturali;
- promuovere un'informazione specifica tra gli operatori culturali del territorio rispetto ai temi enunciati negli scopi;
- realizzare pubblicazioni e materiali informativi;
- realizzare attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione delle proprie finalità.

Art. 3
Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente statuto e accettazione da parte del Direttivo.

Ciascun partecipante potrà esercitare il recesso con un preavviso scritto al Direttivo. Il recesso non dà comunque diritto alla restituzione degli eventuali contributi versati ai sensi del successivo art. 7.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci per gravi motivi, quando il socio: 
a) abbia danneggiato moralmente o materialmente in modo grave il Comitato;
b) non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
c) sia condannato per reato costituito da fatto che contrasti con le finalità del Comitato, così come enunciate dall'articolo 2 dello statuto.

Art. 4
Il Comitato ha sede presso le Officine Caos, piazza Montale 18/A, 10151 Torino. 

Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Direttivo, tramite avviso via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Art. 5
Il Comitato avrà durata illimitata e potrà essere anticipatamente sciolto, con il consenso di almeno due terzi dei voti spettanti all'Assemblea dei soci in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione, ovvero in ipotesi di raggiungimento dello scopo o di impossibilità di raggiungimento dello scopo.

Art. 6
La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica per tre anni, fatta salvo l'ipotesi di rinuncia o di richiesta di nuova nomina da parte dei due terzi del Direttivo.
In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, lo stesso può scegliere di delegare un altro membro del Direttivo.

Il Comitato è gestito dal Direttivo con carica triennale, composto dal Presidente e almeno altri quattro membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Direttivo è convocato secondo necessità e le sue sedute sono sempre aperte a tutti i soci. È compito del Direttivo convocare l'Assemblea dei Soci, predisporre la sintesi delle attività svolte e il programma di attività per l'anno successivo, decidere dell'ammissione di nuovi soci di cui all'art. 3 e proporre all'Assemblea dei Soci l'eventuale esclusione di soci per gravi motivi di cui all'art. 3.
L'Assemblea dei Soci, convocata almeno una volta l'anno, è tenuta a deliberare in materia di approvazione delle attività svolte e di previsione di quelle future, esclusione di soci e scioglimento del Comitato.

Art. 7
Essendo un comitato non assistito, previa approvazione dell'Assemblea dei soci, ogni membro contribuirà personalmente alle spese qualora fossero necessarie.

Art. 8
Ai componenti del Direttivo non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione di eventuali incarichi.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali liberalità o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato.

Art. 9
All’atto dello scioglimento del Comitato l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, su deliberazione del Direttivo, ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 10
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.